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La legge prevede a favore del coniuge divorziato la possibilità di ottenere una quota del TFR spettante all’ex coniuge al termine del proprio rapporto di lavoro subordinato.

L’ex coniuge avrà diritto ad ottenere la liquidazione del 40% del TFR a condizione che:

  • sia già titolare di un assegno divorzile a carico dell ex lavoratore;
  • sia rimasto celibe o nubile a seguito di divorzio (se contrae nuove nozze perde il diritto)


La misura del 40% deve essere commisurata al trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di matrimonio. Pertanto, le somme accantonate prima del matrimonio o dopo il divorzio non concorrono nel calcolo del 40% esigibile.

Pertanto, gli anni da considerate per il calcolo, saranno quelli che vanno dal giorno del matrimonio, alla sentenza di divorzio. Questa quota non dovrà tener conto di eventuali anticipazioni già percepite a seguito di richiesta del lavoratore, per cui il calcolo sarà al netto di tali anticipi.

La legge non prevede lo stesso diritto per il coniuge separato. Se il lavoratore avrà maturato il tfr nel periodo successivo alla separazione ma prima del divorzio, l’altro coniuge non potrà chiederne l’assegnazione di una quota. In questo caso, infatti, il coniuge separato potrà richiedere al giudice solo una modifica dei patti di separazione ed il tfr sarà tenuto in considerazione nella valutazione del nuovo ammontare dell’assegno di mantenimento.