L’amministrazione di sostegno é un procedimento da avviarsi e gestirsi presso il Tribunale del luogo in cui la persona interessata ha la residenza o il domicilio. Il Giudice Tutelare competente provvederà alla nomina di un Amministratore, che agisce in nome e per conto della persona bisognosa, nei limiti dei poteri che gli vengono concessi. L’amministrazione di sostegno, secondo l’art. 404 del Codice Civile, è una tutela che può essere chiesta a favore di chi ha una menomazione fisica o psichica a causa della quale non riesce ad occuparsi dei propri interessi, anche se solo temporaneamente. Chiunque può dunque trovare aiuto in questa procedura, dalla persona con disabilità, all’anziano che non riesce più ad essere del tutto autonomo. Non si tratta di un’interdizione né di una inabilitazione: a differenza di questi strumenti, che pure sono previsti nello stesso titolo del Codice Civile, l’amministrazione di sostegno si pone come una misura più leggera, che può essere “aggiustata” in base alle esigenze di chi ne beneficia e, soprattutto, che può essere modificata o anche revocata laddove non ve ne sia più necessità. Non comporta, di conseguenza, una incapacità giuridica di agire dell’interessato, che mantiene i propri diritti, ad eccezione di quelle materie di competenza dell’amministratore. Per ottenere un’amministrazione di sostegno occorre rivolgersi al Tribunale del luogo in cui risiede o è domiciliata la persona nel cui interesse si procede. A richiedere questa misura può essere il diretto interessato, che la chiede dunque per se stesso, oppure uno qualunque tra i parenti entro il quarto grado o tra gli affini (cioè parenti del coniuge) entro il secondo grado, oppure ancora il personale dei servizi sanitari e sociali che abbiano in cura la persona bisognosa. Questi ultimi, se non agiscono personalmente chiedendo l’amministrazione, devono comunque riferire al Pubblico Ministero ogni situazione in cui ritengono occorra un amministratore.
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