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CONSUMI DELL’ACQUA ANOMALI E PERDITE OCCULTE: IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO DEVE INFORMARE L’UTENTE

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904, ha precisato che è onere gravante sulla società di gestione del servizio idrico integrato, di informare l’utente sull’eventuale presenza di consumi anomali.
La Società erogatrice del servizio idrico, laddove non abbia rispettato l’obbligo dell’invio di apposita segnalazione di consumo anomalo e non ottemperi alla fatturazione periodica regolare, sarà tenuta a stornare gli importi fatturati e provvedere al ricalcolo del quantum dovuto.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELA SOCIETA’ CHE GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO?
All’atto dell’invio della fattura la società che gestisce il servizio idrico è tenuta a segnalare l’anomalia dei consumi rispetto a quelli abituali registrati nei periodi precedenti.
In virtù del principio di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, si è affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
L’onere per l’utente di verificare la funzionalità dell’impianto non esclude l’inadempimento della Società erogatrice del servizio idrico.
Attraverso la sentenza sopra detta, si è inoltre osservato che l’adempimento o meno dell’utente all’onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.
L’inadempimento degli obblighi informativi da parte del gestore
La decisione impugnata si è sottratta, quindi, alle censure formulate dalla società, con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’inadempimento contrattuale della stessa alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, come anche con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente.